Accesso civico "semplice"
Data di ultimo aggiornamento: 25/09/2024
ACCESSO CIVICO "SEMPLICE"
Accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul sito - Sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'accesso civico è un diritto regolato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
La richiesta di accesso civico:
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitare l'accesso civico;
- non deve essere motivata;
- è gratuita;
- va redatta su apposito modulo.
ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO".
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti dalle P.A. ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. nel rispetto dei limiti relativi alla tutale di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 5 bis.
la richiesta va redatta su apposito modulo.